Come troverai in altre pubblicazioni di questo blog, la quantificazione dei pregiudizi cosiddetti non patrimoniali per il risarcimento del danno per la rottura del rapporto parentale, ovvero la sofferenza morale per la perdita di un congiunto, si orientava ai dettami degli Osservatori dei Tribunali di Milano e di Roma.
Come funzionava il calcolo del risarcimento per il Tribunale di Milano?
Il primo adottava un sistema a forbice individuando in base al rapporto di parentale che esisteva tra la vittima e il congiunto superstite un valore minimo ed un massimo. Per spostarsi verso il massimo della forbice ed ottenere così un risarcimento più alto occorreva dimostrare la forza del legame parentale perduto.
Come funziona il calcolo del risarcimento per il Tribunale di Roma?
Roma invece, facendo leva su alcuni parametri come l’età della vittima e quella del congiunto, il tipo di relazione tra i due, la convivenza e l’esistenza in vita di altri famigliari conviventi e non, attribuiva un punteggio per ciascuna categoria di analisi e questo veniva poi moltiplicato per un valore unitario.
Cosa ha recentemente stabilito la Corte di Cassazione?
Dal 2011 al 2021 le Tabelle dell’Osservatorio del Tribunale di Milano hanno conservato una vocazione nazionale a cui potevano e dovevano ispirarsi i giudicanti di tutti i tribunali dello stivale, poiché “vidimate” dalla Corte di Cassazione.
La stessa Suprema Corte però, nel 2021, ha messo in crisi i criteri milanesi a vantaggio di un sistema a punti (come quello di Roma per intenderci – ndr).
Su tutte, le pronunce 10579/2021 e 33005/2021 così statuivano:
“al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”
Come si è evoluta la Tabella Milanese quindi?
Alla stregua di quella romana, ha adottato un criterio a punti e individuato il valore di un punto che differisce a seconda del grado di parentela tra la vittima e il congiunto. Se si dovrà utilizzare la tabella per quantificare il danno non patrimoniale per la perdita di un genitore, di un figlio, di un coniuge (o convivente more uxorio) il valore del punto sarà pari a € 3.365,00. Sarà invece pari a € 1.461,20 per la perdita di un fratello o di un nipote abiatico (ex filio).
Questo valore andrà moltiplicato per il punteggio ottenuto analizzando questi 5 fattori:
- età della vittima
- età del congiunto superstite
- convivenza
- sopravvivenza di altri congiunti
- qualità e intensità della relazione affettiva (quest’ultimo lasciato ancora alla valutazione equa del giudice).
Come vedi districarsi in questo coacervo di norme e orientamenti giurisprudenziali in continua mutazione non è affatto semplice. Ecco perché è sempre bene affidarsi a dei professionisti che sappiano guidarti ad ottenere la piena tutela dei tuoi diritti.
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