Per rispondere in maniera compiuta e contemporaneamente sintetica e comprensibile a questa domanda cominciamo col fare due macro-catalogazioni:
- Il tipo di danno subito (patrimoniale e non patrimoniale)
- A chi spetta il risarcimento (congiunti ed eredi)
Danni PATRIMONIALI e NON PATRIMONIALI.
I primi hanno a che fare con la capacità economico-patrimoniale del soggetto danneggiato, con il suo portafogli per intenderci. Possono essere definiti “emergenti” quando hanno diminuito il contenuto del portafogli e sono dimostrabili attraverso l’esibizione di documenti fiscali. Ad esempio, rientrano in questa categoria le spese funerarie e di sepoltura.
Quando invece l’evento pregiudica al danneggiato l’opportunità di conseguire un’utilità economica (quindi non incrementa il contenuto del portafogli nel tempo) possiamo parlare di lucro cessante. Rientrano in questa categoria, per esempio, la perdita del sostentamento economico della vittima verso un figlio minore o verso il coniuge.
I secondi invece, quelli non patrimoniali, come il nome suggerisce, nulla hanno a che vedere col patrimonio ma tutto a che fare con la persona e le sue sofferenze. Rientrano infatti in questa categoria:
- il cosiddetto danno morale, ovvero la sofferenza patita per la perdita improvvisa del proprio affetto;
- il danno biologico, in questa particolare circostanza inteso più come limitazione dell’integrità psichica (rispetto a quella fisica) del superstite;
- ed in ultimo il danno catastrofale o danno morale da lucida agonia, è quello subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell’avvertire consapevolmente l’ineluttabile approssimarsi della propria fine. Ti faccio un esempio: un pedone viene investito e a seguito delle gravissime conseguenze decede dopo 20 giorni di ricovero. Durante questi giorni, però, ha avuto modo, perché lucido, di rendersi conto della gravità della situazione e dell’arrivo della prematura fine.
CONGIUNTI ed EREDI, a chi spetta il risarcimento
Possono considerarsi CONGIUNTI tutte quelle persone che avevano un forte vincolo con la vittima, come la parentela o la convivenza. Ti faccio un elenco per essere più chiari:
- I genitori della vittima
- I figli
- Il coniuge e la parte dell’unione civile
- Il convivente more uxorio (cioè chi convive stabilmente senza aver contratto il matrimonio)
- I fratelli
- I nonni
- Gli zii
- I nipoti
Ai congiunti spettano i danni cosiddetti iure proprio, cioè che spettano proprio a loro per diritto.
Gli EREDI , invece, sono quelli così definiti e stabiliti per legge (articoli 565 e successivi del Codice Civile). In primis il coniuge e i figli della vittima. In loro assenza gli ascendenti (i genitori), i collaterali (i fratelli) e così via fino al sesto grado di parentela. A loro spettano i danni iure successionis, ovvero che spettano per diritto di successione.
Ora vediamo A CHI SPETTA COSA
Ovviamente la questione è più complessa e articolata di così e rivolgersi a professionisti seri e qualificati è l’unica opportunità che hai di vedere riconosciuti integralmente i tuoi diritti.
Se vuoi sapere come si quantifica il danno da perdita del rapporto parentale, qui trovi un articolo di approfondimento.