Nelle tabelle dell’Osservatorio del Tribunale di Milano, che indica tra gli altri, i valori per il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, c’è un refuso o forse no. La denominazione di una colonna della tabella potrebbe significare un drastico abbattimento dei risarcimenti per i congiunti delle vittime da fatto illecito del terzo.
Dalla loro prima emanazione (dopo la riformulazione secondo Cassazione di San Martino) nel 2009 le tabelle prevedano un importo minimo ed un massimo per il risarcimento del danno da frattura del rapporto parentale. Un range all’interno del quale, il giudice, avrebbe valutato alcuni aspetti tra cui la convivenza, la forza del rapporto, la permanenza in vita di altri congiunti conviventi per acconsentire il risarcimento del valore (da minimo a massimo) da egli ritenuto congruo sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dagli aventi diritto.
Occorre ricordare comunque che, anche se la Corte di Cassazione ha riconosciuto vocazione nazionale alle tabelle in commento, rimangono sempre una indicazione da cui il giudice può discostarsi in difetto o in eccesso, fornendo le adeguate motivazioni.
Gli specialisti dell’osservatorio ci ricordano infatti nei commenti introduttivi che non esiste un minimo garantito da liquidarsi in ogni caso, con riferimento ai valori medi che il giudice può apprezzare anche per presunzione. Per quanto riguarda invece il massimo della forbice, questo può riconosciuto solo nel caso in cui la parte, nel processo, alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale.
Ora la confusione interpretativa nasce dal fatto che nella tabella riportata a pagina 4 le colonne sono nominate cosi come dal 2009, ovvero: “da” “a”, cosi come riportate nel nostro precedente articolo di commento.
Se invece scendiamo a pagina 31 i titoli delle colonne cambiano radicalmente in “valore monetario medio” e “aumento personalizzato (fino a max). Lasciando inalterati però gli importi.
Cioè a dire che se nella versione di pagina 4 il valore medio per la liquidazione del danno in favore di ciascun genitore per morte di un figlio era pari a € 248.940,00 a pagina 31 si riduce sino a € 165.960,00.
Vedremo quali saranno i risvolti pratici (anche se intuiamo quale sarà l’interpretazione di chi sarà chiamato al risarcimento) di questa errata (o voluta?) formulazione e se interverranno chiarimenti da giudici di legittimità e/o dallo stesso Osservatorio.
Vi terremo aggiornati.