Nei giorni scorsi ha visto i natali l’aggiornamento, all’edizione del 2018, delle tabelle dell’Osservatorio del Tribunale di Milano per il risarcimento del danno non patrimoniale. Val bene la pena ricordare che La Corte di Cassazione ha attribuito alle stesse vocazione nazionale perché aderenti a quell’esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale invocata dalla stessa Suprema Corte con le, oramai famose, sentenze quadrigemellari di San Martino.
Le tabelle hanno aggiornato i valori del risarcimento della riduzione permanente e temporanea della validità psicofisica del soggetto danneggiato, ma quello che qui ci occupa sono i valori del danno cosiddetto da perdita del rapporto parentale. Oggi come all’esordio della nuova tabella nel 2008 è prevista una forbice che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).
L’adozione di una forbice piuttosto che di valori assoluti ci ricorda il carattere orientativo delle indicazioni contenute nella tabella ad uso dei giudici e degli addetti ai lavori. Spetta l’onere dell’allegazione e della prova a chi chiede il risarcimento del danno subito e al giudice l’equa valutazione e motivazione in caso di scostamento dai valori minimo e massimo che potrà e dovrà essere liquidato quando il danneggiato provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale.
Di seguito i valori aggiornati:
Il giudice potrà inoltre riconoscere il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi da quelli indicati in Tabella, purché venga fornita la prova di un intenso legame affettivo e un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte del congiunto.
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